Prima di scriverci
Le domande che i datori di lavoro ci pongono più spesso
Contingenti, priorità dei lavoratori indigeni, scelta del permesso, ricongiungimento familiare: ecco che cosa rispondiamo, anche quando la risposta è no.
Le condizioni
Le condizioni di ammissione
Il nostro candidato è cittadino dell'UE o dell'AELS, questa procedura ci riguarda?
No. I cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS beneficiano dell'accordo sulla libera circolazione delle persone: né contingente, né priorità, né dimostrazione di un interesse economico. La procedura descritta su questo sito non li riguarda.
Molti datori di lavoro lo ignorano e avviano pratiche inutili. In caso di dubbio sulla cittadinanza o sullo statuto del candidato, ponete questa domanda prima di ogni altra: la risposta cambia tutta la tempistica.
Esistono contingenti e sono esauriti?
Sì. Per il 2026 il Consiglio federale ha fissato un limite massimo federale di 8500 permessi per i lavoratori qualificati cittadini di Stati terzi, di cui 4500 permessi di dimora (permesso B) e 4000 permessi di soggiorno di breve durata (permesso L), per tutta la Svizzera.
A fine settembre 2025 era stato utilizzato circa il 52 % di questi contingenti. Il contingente non è quindi, nella maggior parte dei casi, ciò che blocca una domanda: sono le condizioni di ammissione e la qualità dell'incarto.
Che cosa significa la priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini dell'UE/AELS?
L'art. 21 cpv. 1 LStrI pone una condizione cumulativa: uno straniero può essere ammesso soltanto se è dimostrato che non è stato possibile reperire alcun lavoratore in Svizzera né alcun cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione che corrisponda al profilo richiesto.
Una deroga esiste per il titolare di un diploma universitario svizzero, si veda la domanda successiva.
Che rapporto ha con l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti?
È un obbligo distinto. Nei generi di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge almeno il 5 %, il datore di lavoro deve annunciare il posto all'ufficio regionale di collocamento (URC) prima di ogni altra pubblicazione: il posto può essere messo a concorso attraverso altri canali soltanto dopo cinque giorni lavorativi, il cosiddetto divieto di pubblicazione. Convoca poi i candidati corrispondenti.
Questa pratica completa la priorità dei lavoratori indigeni sancita dall'art. 21 LStrI, non la sostituisce.
Quale salario bisogna prevedere?
L'art. 22 cpv. 1 LStrI esige condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Non pubblichiamo alcun importo di riferimento su questo sito: il salario usuale si stabilisce caso per caso, secondo il Cantone, il settore e il posto concreto.
Per determinare i valori usuali ci basiamo sul calcolatore nazionale dei salari della SECO, lo strumento di riferimento delle autorità, che indica i salari usuali per settore, professione e regione.
Quali profili entrano in considerazione?
L'art. 23 cpv. 1 LStrI riserva il permesso ai quadri, agli specialisti e agli altri lavoratori qualificati. Per un permesso di dimora, la qualifica professionale, la capacità di adattamento, le conoscenze linguistiche e l'età devono lasciar presagire un'integrazione durevole.
Esistono deroghe per gli investitori e gli imprenditori che creano posti di lavoro, per le persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo e per i quadri trasferiti all'interno di un gruppo internazionale.
Il nostro candidato ha un diploma universitario svizzero, che cosa cambia?
L'art. 21 cpv. 3 LStrI prevede una deroga alla priorità: dispensa il datore di lavoro dal dimostrare le proprie ricerche sul mercato svizzero ed europeo. Non cancella la condizione di fondo: l'attività deve rivestire un elevato interesse scientifico o economico.
Nulla è però automatico: il titolare di un diploma universitario svizzero può ottenere dall'autorità cantonale competente un permesso di sei mesi dopo la conclusione della formazione, in vista della ricerca di un impiego. Questo permesso si ottiene su domanda, non è rilasciato d'ufficio.
8500
permessi per il 2026
Limite massimo federale, tutti i tipi compresi.
I permessi
La scelta del permesso
Permesso L o permesso B, come scegliere?
La scelta dipende anzitutto dalla durata del posto. Il confronto completo figura subito dopo questa risposta.
La famiglia può venire?
Al coniuge straniero e ai figli stranieri non coniugati e minori di 18 anni può essere rilasciato un permesso, alle condizioni poste dalla legge: coabitazione, abitazione conforme ai bisogni, indipendenza dall'aiuto sociale e capacità di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.
Diciamo volutamente «può essere rilasciato» e non «ha diritto»: per i permessi L e B, il ricongiungimento familiare resta soggetto a queste condizioni, non è automatico.
Quanto tempo richiede?
Dipende dal Cantone e dalla complessità dell'incarto. La tappa federale d'approvazione, quando è richiesta, ne aggiunge una. Non comunichiamo alcuna cifra al riguardo, nemmeno a titolo indicativo: le differenze tra un Cantone e l'altro sono troppo marcate perché un termine unico abbia un senso.
Che cosa succede in caso di rifiuto?
Analizziamo i motivi indicati dall'autorità e valutiamo se una nuova domanda è ipotizzabile, quando le condizioni dell'incarto sono cambiate. Se si prospetta un ricorso davanti alle autorità giudiziarie, vi orientiamo verso uno studio legale: questa tappa non rientra nel nostro mandato.
E per i frontalieri?
Il regime dei frontalieri, art. 25 LStrI, è distinto: presuppone un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, un luogo di residenza da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera e un'attività esercitata entro la zona di frontiera svizzera. Le condizioni relative ai contingenti massimi, alle condizioni personali e all'abitazione, previste dagli art. 20, 23 e 24 LStrI, non si applicano in questo regime.
| Criterio | Permesso L, breve durata | Permesso B, dimora |
|---|---|---|
| Durata del soggiorno previsto art. 32 e 33 LStrI | Un anno al massimo, per uno scopo determinato | Oltre un anno, per uno scopo determinato |
| Proroga art. 32 cpv. 3 e 33 cpv. 3 LStrI | Fino a due anni complessivi | Prorogabile in assenza di motivi di revoca; si tiene conto dell'integrazione |
| Cambiamento d'impiego art. 32 cpv. 3 LStrI | Possibile solo per motivi gravi | Non soggetto a questa restrizione specifica |
| Ricongiungimento familiare art. 44 e 45 LStrI | Al coniuge e ai figli non coniugati e minori di 18 anni può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata, alle condizioni poste dalla legge | Al coniuge e ai figli non coniugati e minori di 18 anni può essere rilasciato un permesso di dimora, alle condizioni poste dalla legge |
L
Breve durata
- Durata
- Un anno al massimo, per uno scopo determinato
- Cambiamento d'impiego
- Solo per motivi gravi
- Ricongiungimento familiare
- Facoltà (art. 45 LStrI)
B
Dimora
- Durata
- Oltre un anno, per uno scopo determinato
- Cambiamento d'impiego
- Inquadrato dai motivi di revoca
- Ricongiungimento familiare
- Facoltà (art. 44 LStrI)
C
Domicilio
- Durata
- Indeterminata
- Cambiamento d'impiego
- Senza condizioni
- Ricongiungimento familiare
- Diritto (art. 43 LStrI)
G
Frontaliero
- Regime
- Diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo (art. 25 LStrI)
- Residenza richiesta
- Almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera
- Attività
- Esercitata entro la zona di frontiera svizzera
Il mandato
Quello che facciamo e quello che non facciamo
Potete garantire il permesso?
No. La decisione di rilascio spetta esclusivamente alle autorità cantonali e, se del caso, federali. Prepariamo e sosteniamo l'incarto, massimizziamo le probabilità che sia compreso e accolto, ma non ne garantiamo mai l'esito. Qualsiasi formula contraria sarebbe ingannevole.
Vi occupate di reclutamento?
No. La persona la scegliete voi, noi curiamo la procedura per la sua ammissione. La ricerca e il collocamento di candidati sono disciplinati dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, che presuppone un'autorizzazione che non abbiamo e che non rivendichiamo.
Siete uno studio legale?
No. Consigliamo e rappresentiamo la vostra azienda nella procedura amministrativa. Per un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria resta necessario uno studio legale, e se del caso vi ci orientiamo.
Il primo passo
Una domanda che non figura qui?
Scriveteci, oppure avviate direttamente un'analisi di fattibilità sulla vostra situazione concreta.
La decisione di rilascio spetta alle autorità cantonali e federali. Noi prepariamo e sosteniamo l'incarto, non ne garantiamo l'esito.