Capire la procedura
Dalla domanda al permesso, senza zone d'ombra
Ogni permesso di lavoro segue lo stesso percorso: il datore di lavoro presenta la domanda, il Cantone istruisce, la Confederazione approva quando è richiesto. Ecco chi agisce e in quale momento.
Le sette tappe
Chi agisce e in quale momento
Il lettore frettoloso riduce spesso tutta la procedura a un solo elemento, «il permesso». In realtà si alternano tre attori: voi, noi e le autorità.
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Voi
Individuate il bisogno e il candidato
Il posto è definito, il profilo ricercato è chiaro e si profila un candidato. È il punto di partenza di ogni pratica. - 2
Lo studio
Analisi di fattibilità
Esaminiamo le condizioni legali applicabili al posto e al candidato, e vi indichiamo francamente i punti forti e i punti deboli dell'incarto. - 3
Voi e lo studio
Allestimento dell'incarto
Riuniamo i documenti, in particolare le prove delle ricerche svolte sul mercato svizzero e UE/AELS. Secondo l'art. 21 LStrI, il datore di lavoro deve dimostrare che il personale ricercato non è reperibile né sul mercato svizzero né su quello degli Stati membri dell'UE/AELS.art. 21 LStrI
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Lo studio
Deposito presso l'autorità cantonale
L'incarto completo è depositato presso l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro del Cantone in cui si trova il posto. - 5
L'autorità cantonale
Il Cantone istruisce e decide
Il Cantone si pronuncia sulla domanda alla luce delle condizioni legali e della situazione del mercato del lavoro locale. - 6
La SEM
Approvazione federale, quando è richiesta
Per alcune categorie di lavoratori e alcuni tipi di domande, la decisione preliminare cantonale è soggetta all'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Quando questa approvazione è richiesta, la SEM procede al proprio esame delle condizioni di ammissione prima di emanare la sua decisione.art. 99 LStrI e art. 85 OASA
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L'autorità cantonale competente per i permessi
Rilascio della carta di soggiorno
Una volta acquisito il permesso di lavoro, l'autorità cantonale competente rilascia la carta di soggiorno che permette al collaboratore di iniziare la sua attività.
Voi
Lo studio
L'autorità cantonale
La SEM
- 1. Individuate il bisogno e il candidato
- 2. Analisi di fattibilità
- 3. Allestimento dell'incarto
- 4. Deposito presso l'autorità cantonale
- 5. Il Cantone istruisce e decide
- 6. Approvazione federale, quando è richiesta
- 7. Rilascio della carta di soggiorno
I termini
Una durata che dipende dall'incarto, non da una tabella prestabilita
Nessuno studio serio può annunciare un numero di giorni o di settimane valido per tutti i Cantoni e tutti gli incarti.
I termini variano a seconda del Cantone e della complessità dell'incarto. La tappa federale di approvazione ne aggiunge una, quando è richiesta. Non pubblichiamo alcuna cifra al riguardo, nemmeno a titolo indicativo: un termine annunciato che non viene rispettato nuoce alla vostra pianificazione quanto alla nostra credibilità.
I contingenti massimi 2026
Il freno non è il contingente, è l'incarto
8500
permessi per il 2026
Limite massimo federale per i lavoratori qualificati cittadini di Stati terzi.
4000
permessi di soggiorno di breve durata
Permesso L, per tutta la Svizzera, nell'anno 2026.
Limite massimo federale per i lavoratori qualificati cittadini di Stati terzi, 2026. 8500
Tasso di utilizzo a fine settembre 2025
Circa il 52 % dei contingenti destinati ai cittadini di Stati terzi, permessi L e B insieme, fonte: Consiglio federale, comunicato stampa del 19 novembre 2025.
A fine settembre 2025 i Cantoni avevano utilizzato circa il 52 % dei contingenti destinati ai cittadini di Stati terzi, permessi L e B insieme. Il contingente non è quindi, nella maggior parte dei casi, il fattore che blocca una domanda: sono le condizioni di ammissione e la solidità dell'incarto depositato.
Fonte: Consiglio federale, comunicato stampa del 19 novembre 2025.
Un punto spesso confuso
L'obbligo di annunciare i posti vacanti non è la priorità dei lavoratori indigeni
Due meccanismi distinti si incontrano nella stessa assunzione e molti datori di lavoro li confondono.
Nei generi di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge almeno il 5 %, il datore di lavoro deve annunciare i posti vacanti all'ufficio regionale di collocamento (URC) prima di ogni altra pubblicazione: il posto può essere messo a concorso attraverso altri canali soltanto dopo cinque giorni lavorativi, il cosiddetto divieto di pubblicazione. Convoca poi i candidati il cui profilo corrisponde e comunica i risultati.
Questo obbligo è distinto dalla priorità dei lavoratori indigeni sancita dall'art. 21 LStrI, che esige di dimostrare che nessun lavoratore in Svizzera né alcun cittadino di uno Stato vincolato dalla libera circolazione corrispondeva al posto. Le due pratiche si sovrappongono, ma rispondono a basi legali diverse e lasciano tracce distinte nell'incarto.
E in caso di rifiuto
Un rifiuto non è un vicolo cieco, ma noi non patrociniamo
La decisione spetta sempre alle autorità. Ecco che cosa facciamo quando è negativa e che cosa esula dal nostro mandato.
Quello che facciamo
- L'analisi dei motivi di rifiuto indicati dall'autorità
- La valutazione di una nuova domanda, se le condizioni dell'incarto sono cambiate
- L'orientamento verso uno studio legale se si prospetta un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie
Quello che non facciamo
- La presentazione di un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie: questa tappa compete a uno studio legale
- La promessa di un risultato diverso in caso di nuova domanda
Il primo passo
Cominciate con l'analisi di fattibilità
Prima di avviare la procedura completa, l'analisi di fattibilità esamina il vostro posto, il vostro candidato e il vostro Cantone, poi vi dice francamente a che punto siete.
La decisione di rilascio spetta alle autorità cantonali e federali. Noi prepariamo e sosteniamo l'incarto, non ne garantiamo l'esito.